GREEN PASS RAFFORZATO
Il DL 172/2021, in vigore dal 27.11.2021 prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo
del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.
In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il DL 172 interviene nei seguenti punti:
- 4, comma 2: l’introduzione della necessità di certificazione verde per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività all’aperto, entra in vigore dal 06.12.2021;
- 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29.11.2021;
- 6, comma 1: in zona bianca, dal 06.12.2021 al 15.01.2022, la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).
Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:
- In base all’art. 4, comma 2, dal 06.12.2021sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
- In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
- in zona gialla:
- – presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);
- in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è prevista:
- – apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;
- – possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
- – possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- – possibilità di svolgere attività sportive di contatto all’aperto;
- – possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.
Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).
In base all’art. 6, comma 1 del DL 172, dal 06.12.2021 al 15.01.2022, la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.
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